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Sez. 5, Sentenza n. 8815 del 23/05/1997 Ud. (dep. 01/10/1997) Rv. 208611 - 01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - DEL DIFENSORE | Astensione dall'udienza - Sciopero di categoria - Legittimo impedimento - Esclusione - Ragioni - dovere di comunicazione - Ragioni.
Stato
decisa il 1997-05-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208611-01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - DEL DIFENSORE

L'adesione del difensore all'astensione dalle udienze deliberata dall'associazione di categoria, in quanto dipendente da libera scelta del professionista, che non è giuridicamente vincolato alla decisione dall'associazione, non costituisce legittimo impedimento a comparire, a norma dell'art. 486, comma quinto, cod. proc. pen.. L'adesione, comunque, deve essere tempestivamente comunicata all'ufficio procedente perché il giudice possa esercitare la sua discrezionalità e contemperare le ragioni di opportunità del rinvio o della sospensione del processo, derivanti dal legittimo esercizio del diritto di sciopero, costituzionalmente garantito, che priva l'imputato della prescelta assistenza, e l'interesse pubblico all'immediata celebrazione del giudizio.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 486 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 486 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)