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Sez. U, Sentenza n. 4876 del 03/05/1991 (Rv. 471966 - 01)

Famiglia - Matrimonio - Scioglimento - Divorzio - Procedimento - Impugnazioni | Sentenza di divorzio resa dopo l'entrata in vigore della legge n. 74 del 1987 - Appello - Forma - Deposito - Termini - Proposizione con citazione anziché con ricorso - Tempestività - Condizione.
Stato
decisa il 1991-05-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/471966-01

Famiglia - Matrimonio - Scioglimento - Divorzio - Procedimento - Impugnazioni

Con riguardo a sentenza di divorzio resa dal tribunale dopo l'entrata in vigore della legge 6 marzo 1987 n. 74, l'appello è soggetto al rito camerale, ai sensi dell'art. 4 dodicesimo comma della legge 1 dicembre 1970 n. 898, come sostituito dall'art. 8 di detta legge n. 74 del 1987 (applicabile a norma dell'art. 23 terzo comma della medesima legge del 1987), non soltanto nella fase decisoria, ma per l'intero procedimento, e, quindi, anche per l'atto introduttivo, il quale deve avere la forma del ricorso e deve essere depositato in cancelleria entro trenta giorni dalla notificazione della pronuncia impugnata, o, indipendentemente dalla notificazione, entro un anno dalla sua pubblicazione (dovendosi ritenere operanti, in difetto di diversa previsione, i termini propri delle impugnazioni delle sentenze). Pertanto, l'appello, che sia proposto con citazione, anziché ricorso, è da considerarsi tempestivo solo se il relativo atto risulti depositato nel rispetto degli indicati termini.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 4 CORTE COST. PENDENTE, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 8 CORTE COST., Legge 06/03/1987 num. 74 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)