Sez. 5, Sentenza n. 18394 del 13/09/2004 (Rv. 577039 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - COMMISSIONI TRIBUTARIE | Commissioni Tributarie Regionali - Sentenze - Impugnazione - Notificazioni del ricorso per Cassazione - Da parte del contribuente nei confronti dell'Amministrazione finanziaria - Dopo l'entrata in vigore delle Agenzie fiscali - Agenzia fiscale costituita in appello senza l'ausilio della Avvocatura dello Stato - Notificazione presso l'Avvocatura Erariale - Inesistenza - Affermazione - Fondamento - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - COMMISSIONI TRIBUTARIE
In tema di impugnazione delle sentenze delle Commissioni Tributarie regionali, ai sensi dell'art. 51 D.Lgs. n. 546 del 1992 e 352 cod. proc. civ., una volta che nel giudizio di appello la sentenza sia stata pronunciata nei soli confronti dell'Agenzia delle Entrate (per essere stato, quand'anche in modo implicito, ma inequivoco, estromesso dal giudizio l'Ufficio periferico che aveva originariamente proposto l'appello) che si sia costituita senza il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, la notifica del ricorso per cassazione eseguita presso gli Uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato è inesistente, data l'assenza di una domiciliazione legale e di un negozio processuale dell'Agenzia in favore dell'Avvocatura erariale. Infatti, l'Agenzia fiscale non può essere qualificata come organo od amministrazione statale ad ordinamento autonomo né il Ministero dell'Economia e delle Finanze conserva la legittimazione processuale, né la difesa, per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, nei nuovi giudizi o in quelli pendenti per i quali non operi il meccanismo processuale della prosecuzione del giudizio tra le parti originarie, ai sensi dell'art. 111 cod. proc. civ. (In applicazione di tale principio, la Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per Cassazione proposto dalla società contribuente nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, notificato <presso l'Avvocatura Generale dello Stato>).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/07/1999 num. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)