Sez. L, Sentenza n. 5387 del 05/11/1985 (Rv. 442622 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - IN GENERE - LAVORO SULLE IMPRESE ESERCITATE DA ENTI PUBBLICI - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - CONCORSO PER L'ASSUNZIONE DI DIPENDENTI - ESPRESSIONE DI POTESTÀ PUBBLICA DI AUTORGANIZZAZIONE - ESCLUSIONE - ESERCIZIO DI POTERE IMPRENDITORIALE - CONFIGURABILITÀ - SINDACATO DEL GIUDICE ORDINARIO - AMMISSIBILITÀ - PORTATA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - IN GENERE - LAVORO SULLE IMPRESE ESERCITATE DA ENTI PUBBLICI - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - CONCORSO PER L'ASSUNZIONE DI DIPENDENTI - ESPRESSIONE DI POTESTÀ PUBBLICA DI AUTORGANIZZAZIONE - ESCLUSIONE - ESERCIZIO DI POTERE IMPRENDITORIALE - CONFIGURABILITÀ - SINDACATO DEL GIUDICE ORDINARIO - AMMISSIBILITÀ - PORTATA.*
La valutazione operata dall'ente pubblico economico in Sede di espletamento di concorso per l'assunzione di dipendenti (come nell'analogo caso di concorso interno per promozioni) non configura espressione di potestà pubblica di autorganizzazione, ma costituisce, nella fase preliminare della Costituzione di un rapporto di lavoro di natura privatistica, Esercizio di potere imprenditoriale, ovvero attività dovuta nell'ambito dei rapporti inerenti al concorso stesso, sicché resta sindacabile da parte del giudice ordinario tanto sotto il profilo dell'osservanza delle norme regolamentari e dei patti della contrattazione collettiva, quanto sotto il profilo dell'osservanza dei principi generali di correttezza e di buona fede fissati dagli artt. 1175 e 1375 cod. civ.. (V 171/85, mass n 438383; (V 2028/83, mass n 426880; (V 4181/81, mass n 414846; (V 1/80, mass n 403358).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 2093
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)