Sez. L, Sentenza n. 4001 del 02/07/1985 (Rv. 441524 - 01)
LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - MARITTIMO ED AEREO - RISOLUZIONE - IN GENERE - LUOGO DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO AI FINI DELLA INDIVIDUAZIONE DEL GIUDICE COMPETENTE EX ART. 603 COD. NAV. - LUOGO DELLO SBARCO NEL CASO DI ARRUOLATO SBARCATO PER MALATTIA O LESIONI E NON PIÙ RIAMMESSO A BORDO - COINCIDENZA.*
LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - MARITTIMO ED AEREO - RISOLUZIONE - IN GENERE - LUOGO DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO AI FINI DELLA INDIVIDUAZIONE DEL GIUDICE COMPETENTE EX ART. 603 COD. NAV. - LUOGO DELLO SBARCO NEL CASO DI ARRUOLATO SBARCATO PER MALATTIA O LESIONI E NON PIÙ RIAMMESSO A BORDO - COINCIDENZA.*
Il luogo di cessazione del rapporto di lavoro - che, ai sensi dell'art. 603 cod. nav., rileva per l'individuazione del giudice competente per territorio in ordine alle cause di lavoro inerenti al contratto di arruolamento dei marittimi - coincide con il luogo dello sbarco, nel caso di arruolato sbarcato per malattia o lesioni e non più riammesso a bordo, giacché in tale ipotesi, ai sensi della disposizione dell'art. 343 n. 5 cod. nav., richiamata dall'art. 348 dello stesso codice, si verifica la risoluzione di diritto del contratto di arruolamento, la cui prosecuzione non può essere desunta dalla mera circostanza - espressamente prevista dall'art. 356 cod. nav. - che l'arruolato sbarcato sia curato a spese dello armatore. (V 736/83, mass n 425479; (V 5944/82, mass n 423693).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST., Cod. Navig. art. 343 com. 5, Cod. Navig. art. 348, Cod. Navig. art. 356, Cod. Navig. art. 603 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)