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Sez. 1, Sentenza n. 43274 del 11/09/2019 Cc. (dep. 22/10/2019) Rv. 277233 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Art. 58-ter della legge n. 354 del 1975 – Impossibilità di un’utile collaborazione con la giustizia - Accertamento dei fatti oggetto di condanna fondato su dichiarazioni di collaboratori di giustizia e non anche su prove tecnico-scientifiche - Provvedimento che riconosce detta impossibilità - Legittimità - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-09-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/277233-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

In tema di concessione dei benefici penitenziari a condannati per uno dei delitti indicati nell'art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, è legittimo il provvedimento del tribunale di sorveglianza che ritenga l'impossibilità di un'utile collaborazione con la giustizia, ai sensi dell'art. 58-ter della medesima legge, nel caso in cui i fatti oggetto di condanna (nella specie, efferati omicidi) siano stati compiutamente accertati sul fondamento soltanto di dichiarazioni di collaboratori di giustizia e non anche di prove tecnico-scientifiche, dovendosi escludere che queste ultime siano le uniche a consentire una completa ricostruzione dei fatti, dal momento che l'art. 58-ter cit., ai fini dell'efficacia del contributo collaborativo, non contempla alcuna gerarchia tra differenti tipologie di prove in punto di decisività e concretezza.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 58 ter CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)