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Sez. 1, Sentenza n. 58075 del 26/10/2017 Cc. (dep. 29/12/2017) Rv. 271616 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Art. 58-ter della legge n. 354 del 1975 - Utile collaborazione - Accertamento - Estensione a reati diversi dal delitto per cui è in esecuzione la pena - Aiuto concreto per l'autorità di polizia o per quella giudiziaria - Necessità - Nozione.
Stato
decisa il 2017-10-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/271616-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

Ai fini della concessione dei benefici penitenziari alle persone condannate per taluno delitti indicati nell'art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, il presupposto della utile collaborazione ai sensi dell'art. 58-ter della medesima legge non è limitato soltanto ai comportamenti di collaborazione che ineriscono al delitto per cui è in esecuzione la pena, ma comprende anche contributi informativi - che consentono la repressione o la prevenzione di condotte criminose diverse - integranti un "aiuto concreto" per l'autorità di polizia o per quella giudiziaria, da intendersi come apporto non oggettivamente irrilevante e, quindi, dotato di una reale efficacia ai fini della ricostruzione dei fatti e dell'accertamento delle responsabilità, che contribuisce alla formazione in dibattimento di prove indispensabili per dimostrare la responsabilità degli imputati e determinarne la condanna.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 58 ter CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)