diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 650 del 03/02/1986 (Rv. 444217 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ - ESPROPRIAZIONE DI AREE DA DESTINARE ALLA REALIZZAZIONE DI EDIFICI SCOLASTICI - DISCIPLINA INTRODOTTA DALLA LEGGE 28 LUGLIO 1967 N. 641 - DECRETO DI IMPOSIZIONE DEL VINCOLO - CONTESTUALE FISSAZIONE DEI TERMINI PER L'INIZIO ED IL COMPIMENTO DEI LAVORI E DELLE ESPROPRIAZIONI - OMISSIONE - INEFFICACIA DELLA DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ - AFFIEVOLIMENTO DEL DIRITTO DI PROPRIETÀ DEL PRIVATO - ESCLUSIONE - PROVVEDIMENTI ESPROPRIATIVI - TUTELA DEL DIRITTO DI PROPRIETÀ DAVANTI AL GIUDICE ORDINARIO.*
Stato
decisa il 1986-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444217-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ - ESPROPRIAZIONE DI AREE DA DESTINARE ALLA REALIZZAZIONE DI EDIFICI SCOLASTICI - DISCIPLINA INTRODOTTA DALLA LEGGE 28 LUGLIO 1967 N. 641 - DECRETO DI IMPOSIZIONE DEL VINCOLO - CONTESTUALE FISSAZIONE DEI TERMINI PER L'INIZIO ED IL COMPIMENTO DEI LAVORI E DELLE ESPROPRIAZIONI - OMISSIONE - INEFFICACIA DELLA DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ - AFFIEVOLIMENTO DEL DIRITTO DI PROPRIETÀ DEL PRIVATO - ESCLUSIONE - PROVVEDIMENTI ESPROPRIATIVI - TUTELA DEL DIRITTO DI PROPRIETÀ DAVANTI AL GIUDICE ORDINARIO.*

Con riguardo all'espropriazione di aree da destinarsi alla realizzazione di edifici scolastici, nella disciplina introdotta dalla legge 28 luglio 1967 n. 641, il decreto di imposizione di vincolo adottato dal provveditore alle opere pubbliche; equivale a dichiarazione di pubblica utilità, e deve necessariamente contenere, a norma dell'art. 13 della legge 25 giugno 1865 n. 2359, la fissazione dei termini per l'inizio ed il compimento dei lavori e delle espropriazioni, essendo da escludere ogni possibilità d'intervento in proposito della commissione provinciale prevista dall'art. 2 della legge 26 gennaio 1962 n. 17, cui è demandata la formulazione di meri giudizi tecnici. Ne consegue che la mancata fissazione con quel decreto di detti termini, o la loro sopravvenuta scadenza, determinano l'inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità e la sua inidoneità ad affievolire il diritto di proprietà del privato, che resta tutelabile, a fronte di provvedimenti espropriativi emessi in carenza del relativo potere, davanti al giudice ordinario. (V 6036/83, mass n 430845; (V 3838/76, mass n 382519).*

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 13, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 14, Legge 26/01/1962 num. 17 art. 2, Legge 28/07/1967 num. 641 art. 14 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)