Sez. L, Sentenza n. 4274 del 19/07/1985 (Rv. 441764 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - AGRICOLTURA - INDENNITÀ PER INVALIDITÀ TEMPORANEA ASSOLUTA - ESCLUSIONE DAL GODIMENTO DEI LAVORATORI AUTONOMI - ELIMINAZIONE PER EFFETTO DELL'ART. 8 DELLA LEGGE N. 334 DEL 1968 - INSUSSISTENZA - ELIMINAZIONE PER EFFETTO DELLA LEGGE N. 251 DEL 1982 - QUESTIONE DI COSTITUZIONALITÀ DELL'ART. 8 DELLA LEGGE N. 334 DEL 1968 - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - AGRICOLTURA - INDENNITÀ PER INVALIDITÀ TEMPORANEA ASSOLUTA - ESCLUSIONE DAL GODIMENTO DEI LAVORATORI AUTONOMI - ELIMINAZIONE PER EFFETTO DELL'ART. 8 DELLA LEGGE N. 334 DEL 1968 - INSUSSISTENZA - ELIMINAZIONE PER EFFETTO DELLA LEGGE N. 251 DEL 1982 - QUESTIONE DI COSTITUZIONALITÀ DELL'ART. 8 DELLA LEGGE N. 334 DEL 1968 - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
L'esclusione dei lavoratori autonomi in agricoltura (quali i piccoli coloni ed i compartecipanti familiari) dalla fruizione della indennità per Invalidità temporanea assoluta dipendente da infortunio sul lavoro, prevista dagli artt. 205 e 213 T.U. N. 1124 del 1965, non è stata rimossa dall'art. 8 della legge n. 334 del 1968 (che equipara i compartecipanti familiari ed i piccoli coloni ai fini dei contributi e delle prestazioni previdenziali, ai giornalieri di campagna) in quanto essa è presupposta dalla successiva disciplina dettata dalla legge n. 37 del 1977 (che, modificando la misura di tale indennità, ha ribadito che la stessa è corrisposta solo ai lavoratori delle lettere a e C del citato art. 205, ossia solo ai lavoratori subordinati in agricoltura), bensì è stata eliminata solo dalla legge n. 251 del 1982 (che espressamente ha esteso, ma solo a partire dall'1 gennaio 1982, l'indennità predetta anche ai lavoratori autonomi in agricoltura). Nè l'art. 8 citato così interpretato può dar adito in relazione all'art. 213 del T.U. Del 1965 n. 1124 a questione di costituzionalità con riferimento all'art. 3 cost. Giacché il carattere associativo della piccola Colonia e della compartecipazione familiare esclude la par condicio rispetto ai rapporti di lavoro subordinato in agricoltura; né all'art. 35 cost. In quanto le modalità di tutela del lavoro sono rimesse alla discrezionalità politica del legislatore, né all'art. 36 cost. Non avendo l'indennità predetta natura retributiva, e neppure all'art. 39 cost. Attesa la diversa posizione reddituale dei piccoli coloni durante il periodo d'Invalidità. (V 2817/85, mass n 440579; (V 6680/83, mass n 431402; (Conf 6391/82, mass n 424014; (Conf 3211/82, mass n 421153; (Conf 6545/81, mass n 417386).*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 205 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 213 CORTE COST., Legge 12/03/1968 num. 334 art. 8, Legge 16/02/1977 num. 37 art. 1, Legge 10/05/1982 num. 251 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)