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Sez. L, Sentenza n. 1779 del 15/03/1986 (Rv. 445100 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - AGRICOLTURA - INDENNITÀ GIORNALIERA PER INABILITÀ TEMPORANEA ASSOLUTA - SOGGETTI AVENTI DIRITTO.*
Stato
decisa il 1986-03-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/445100-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - AGRICOLTURA - INDENNITÀ GIORNALIERA PER INABILITÀ TEMPORANEA ASSOLUTA - SOGGETTI AVENTI DIRITTO.*

Ai sensi dell'art. 213, primo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, il diritto all'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta derivante da infortunio in agricoltura, mentre è previsto per i lavoratori indicati nelle lettere a) e C) dell'art. 205 dello stesso d.P.R., cioè per i lavoratori fissi o avventizi e per i sovrastanti ai lavori di aziende agricole o forestali, rimane invece escluso per i lavoratori contemplati nella lettera b) dello stesso articolo. Detta esclusione, riguardante anche i i piccoli coloni, non è venuta meno con l'entrata in vigore della legge 12 marzo 1968 n. 334, giacché l'equiparazione disposta dall'art. 8 di tale legge concerne unicamente la materia delle assicurazioni INPS ed INAM, ma è stata invece eliminata dalla legge 10 maggio 1982 n. 251, il cui art. 4 prevede la corresponsione dell'indennità giornaliera per inabilità temporanea anche alle persone di cui all'art. 205, lett. B), del citato d.P.R., in esse compresi i piccoli coloni. (V 6391/82, mass n 424014; (V 5766/82, mass n 423504; (V 3211/82, mass n 421153; (V 6545/81, mass n 417386).*

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 205 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 213 CORTE COST., Legge 12/03/1968 num. 334 art. 8, Legge 16/02/1977 num. 37 art. 1, Legge 10/05/1982 num. 251 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)