Sez. 6, Sentenza n. 35993 del 14/06/2004 Cc. (dep. 07/09/2004) Rv. 229763 - 01
MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - provvedimenti - ordinanza del giudice - requisiti - motivazione | Carenza di motivazione del provvedimento di primo grado - Possibilità di annullamento da parte del tribunale del riesame - Esclusione - Integrabilità della motivazione - Sussistenza.
MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - provvedimenti - ordinanza del giudice - requisiti - motivazione
Il tribunale del riesame non può annullare il provvedimento impugnato per difetto di motivazione, in quanto solo al giudice di legittimità è riconosciuto il potere di pronunciare l'annullamento a fronte delle nullità comminate per omessa motivazione. (Nell'occasione la Corte ha ribadito il proprio orientamento secondo cui la motivazione del tribunale del riesame può legittimamente integrare e completare l'eventuale carenza di motivazione del primo giudice).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)