Sez. 5, Sentenza n. 3255 del 07/12/2006 Cc. (dep. 30/01/2007) Rv. 236036 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - MOTIVAZIONE | Potere del tribunale del riesame di integrare la motivazione dell'ordinanza cautelare - Sussistenza - Ragioni.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - MOTIVAZIONE
È illegittima la decisione con cui il Tribunale del riesame annulli l'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.i.p. per vizio motivazionale conseguente alla violazione dell'art. 292, comma secondo, lett. c) cod. proc. pen., considerato che l'ordinanza applicativa della misura e quella che decide sulla richiesta di riesame sono tra loro strettamente collegate e complementari, con la conseguenza che la motivazione del tribunale del riesame integra e completa l'eventuale carenza di motivazione del primo giudice. Ne deriva, anche in considerazione dell'effetto interamente devolutivo che caratterizza il riesame delle ordinanze applicative di misure cautelari, che il tribunale del riesame - cui è conferito il potere di annullare, riformare o confermare il provvedimento impugnato anche per ragioni diverse da quelle in esso indicate - può sanare con la propria motivazione le carenze argomentative del provvedimento oggetto di riesame, integrandone la motivazione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)