Sez. 3, Sentenza n. 11466 del 19/01/2001 Cc. (dep. 22/03/2001) Rv. 218752 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - MOTIVAZIONE | Carenza di motivazione del provvedimento di primo grado - Possibilità di annullamento da parte del tribunale del riesame - Esclusione - Integrabilità della motivazione da parte del tribunale del riesame - Sussistenza.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - MOTIVAZIONE
In tema di motivazione dei provvedimenti cautelari il giudice del riesame non può annullare il provvedimento impugnato per difetto di motivazione, atteso che il nostro ordinamento processuale a fronte delle nullità comminate per omessa motivazione dei provvedimenti riserva solo al giudice di legittimità il potere di pronunciare il relativo annullamento. Tale potere è precluso al giudice di merito di secondo grado a maggior ragione quando a costui, come nel caso del riesame, il thema decidendum è devoluto nella sua integralità. (Nell'occasione la Corte ha ulteriormente affermato che la motivazione del tribunale del riesame legittimamente integra e completa l'eventuale carenza di motivazione del primo giudice).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 273 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 274 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)