diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 15813 del 11/11/2002 (Rv. 558403 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE | Esenzione dalla contribuzione ex art. 12 legge n. 153 del 1969 - Condizioni - Erogazioni effettuate dal datore di lavoro in ragione del rapporto di lavoro - Sufficienza - Somme corrisposte mensilmente - Qualificazione come indennità di anzianità - Erroneità - Computabilità ai fini contributivi - Sussistenza.
Stato
decisa il 2002-11-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/558403-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE

Nel rapporto di lavoro subordinato, la retribuzione imponibile, ai fini del calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali, è costituita non solo dal corrispettivo della prestazione lavorativa, bensì da tutte le utilità economiche che il lavoratore riceve, ovvero ha diritto di ricevere - in esse comprese le erogazioni indebite e ripetibili, in mancanza di effettiva ripetizione da parte del datore di lavoro - che rinvengono la loro causa nel rapporto di lavoro, indipendentemente dalla qualificazione datane dalle parti, fatta eccezione per le sole erogazioni espressamente escluse dalla base imponibile ex art. 12 della legge 30 aprile 1969 n. 153. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva escluso dalla retribuzione imponibile le somme versate mensilmente dal datore di lavoro ai propri dipendenti e da questi erroneamente qualificate come erogazioni a titolo di indennità di anzianità).

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)