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Sez. L, Sentenza n. 11785 del 14/11/1995 (Rv. 494635 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE | Nozione - Estremi - Art. 12 legge n. 153 del 1969 - Portata - Tassatività dell'elencazione delle somme escluse - Conseguenze.
Stato
decisa il 1995-11-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494635-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE

A norma dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969 n. 153 - il quale dispone che, per la determinazione della base imponibile ai fini del calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale si considera retribuzione tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in denaro o in natura, al lordo di qualsiasi ritenuta, in dipendenza del rapporto di lavoro, e che dalla retribuzione imponibile sono escluse alcune somme di cui la norma stessa fornisce un'indicazione tassativa - nel concetto di retribuzione devono essere comprese tutte le erogazioni (in denaro o in natura) provenienti dal datore di lavoro, che trovino la loro giustificazione semplicemente nella costanza del rapporto di lavoro e che, collegate con la causa del contratto di lavoro e senza autonomia rispetto ad essa, concorrano a formare "lato sensu" la retribuzione, non più limitata ai ristretti criteri economici di corrispettività. La suddetta tassatività dell'elencazione delle somme escluse dalla retribuzione imponibile comporta che l'accertamento della riconducibilità, o meno, di una determinata erogazione ad una delle voci contenute in tale elencazione deve essere compiuta con estrema rigorosità

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)