Sez. 3, Sentenza n. 1981 del 30/03/1982 (Rv. 419827 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DEI FONDI RUSTICI - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - PIANO REGOLATORE EX ART. 8 DELLA LEGGE N. 590 DEL 1965 - ESTREMI - DEFINIZIONE DEI PERIMETRI DEI CENTRI ABITATI IMPOSTA AI COMUNI EX ART. 17 DELLA LEGGE N. 765 DEL 1967 - INIDONEITÀ.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DEI FONDI RUSTICI - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - PIANO REGOLATORE EX ART. 8 DELLA LEGGE N. 590 DEL 1965 - ESTREMI - DEFINIZIONE DEI PERIMETRI DEI CENTRI ABITATI IMPOSTA AI COMUNI EX ART. 17 DELLA LEGGE N. 765 DEL 1967 - INIDONEITÀ.*
Seppure, ai fini dell'esclusione del diritto di prelazione dei fondi rustici, il termine "piano regolatore" adoperato all'art. 8 della legge 26 maggio 1965 n. 590 non va inteso nel preciso significato tecnico-giuridico proprio della legislazione urbanistica, bensì come qualsiasi provvedimento proveniente dalla P.a. Che, per la sua natura ed il grado di operatività, sia idoneo ad imporre al terreno una destinazione di utilizzazione edilizia, industriale o turistica, tuttavia detto provvedimento deve presentare quel minimo di determinatezza, di stabilità e di imperatività (sia pure condizionata o provvisoria) che caratterizzano i provvedimenti veri e propri e che non possono attribuirsi a programmi, propositi, attività preparatorie, studi preliminari non trasfusi in alcuna deliberazione. Al fine suddetto non è sufficiente la definizione dei perimetri dei centri abitati, imposta ai comuni sprovvisti di piano regolatore generale e di programmi di fabbricazione dall'art. 17, primo comma, lett. A) della legge 6 agosto 1967 n. 765. (Conf 6069/81, mass n 416858; (Conf 1959/80, mass 405589; (Conf 1831/80, mass 405443; (Conf 3019/75, mass n 377109).*
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)