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Sez. 5, Sentenza n. 15933 del 19/12/2000 (Rv. 542722 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE - DETRAZIONI | Definizione agevolata ex art. 2 "quinquies" del D.L. n. 564 del 1994 - Ambito d'applicazione - Impugnazione degli atti di mera liquidazione dell'imposta di registro e dell'INVIM - Applicabilità della definizione agevolata - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2000-12-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/542722-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE - DETRAZIONI

In tema di definizione agevolata delle controversie finanziarie, la disposizione dell'art. 2 "quinquies" del D.L. n. 564 del 1994 (convertito dalla legge n. 636 del 1994) riguarda le liti pendenti su pretese creditorie dell'Amministrazione, ulteriori rispetto a quelle discendenti dagli elementi indicati o richiamati dallo stesso contribuente per la determinazione dell'imposta. Essa non trova, dunque, applicazione per le contese che investano atti liquidatori e si esauriscano in un controllo sui criteri di quantificazione della pretesa tributaria, così come nel caso dell'impugnazione della liquidazione dell'imposta di registro e dell'INVIM effettuata in conformità della scelta del contribuente di ancorare l'imponibile al valore risultante dalla rendita attribuita all'immobile in sede d'accatastamento (in relazione alla quale viene contestata la correttezza dell'individuazione dei parametri di calcolo e del successivo conteggio, ma non i presupposti di un maggior credito d'imposta).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/09/1994 num. 564 art. 2 quinquies CORTE COST., Legge 30/11/1994 num. 636

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)