Sez. 5, Sentenza n. 7169 del 16/05/2002 (Rv. 554483 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTE CATASTALI - IN GENERE | Beni mobili costituenti pertinenze di beni immobili - Assoggettamento all'imposta - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTE CATASTALI - IN GENERE
Gli artt. 3 e 21 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 635 (ora artt. 2 e 10 D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347), secondo cui le imposte ipotecaria e catastale sono commisurate alla base imponibile determinata ai fini dell'imposta di registro, e l'art. 23 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, secondo cui, ai fini dell'imposta di registro, le pertinenze sono in ogni caso soggette alla disciplina prevista per il bene al cui servizio od ornamento sono destinate, non comportano l'assoggettamento alle imposte ipotecaria e catastale dei beni mobili costituenti pertinenze di beni immobili, atteso che dette imposte sono dovute in ordine ad operazioni pubblicitarie che riguardano esclusivamente i beni immobili, e vanno dunque correlate al solo valore di questi ultimi in sè considerati.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 635 art. 3, DPR 26/10/1972 num. 635 art. 21, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 23, Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 347 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 347 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)