Sez. 4, Sentenza n. 39069 del 03/06/2004 Ud. (dep. 06/10/2004) Rv. 230619 - 01
FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - SUCCESSIONE DI LEGGI | Legge più favorevole al reo - Criteri di individuazione - Applicazione nella sua integralità - Necessità - Fattispecie: reato di guida in stato di ebbrezza commesso prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 274 del 2000.
FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - SUCCESSIONE DI LEGGI
In virtù del principio del favor rei stabilito nell'art. 2, comma terzo, cod. pen., il trattamento sanzionatorio in concreto più favorevole, con riguardo al reato di guida in stato di ebbrezza (art. 186, comma secondo, cod. str.), commesso prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 274 del 2000 che attribuisce detto reato alla competenza del giudice di pace, è quello previsto dall'art. 52, comma secondo, lett. c) del citato D.Lgs. n. 274 del 2000, il quale deve essere applicato nella sua integralità, anche se il reato sia stato giudicato da un giudice diverso da quello di pace. Ne deriva che, in tal caso, è illegittima l'applicazione della previsione sanzionatoria originaria del codice della strada, in quanto la pena detentiva, ad essa connessa, è, in ogni caso, meno favorevole di quella pecuniaria, anche se applicata unitamente al beneficio della sospensione condizionale della pena, la quale, peraltro, una volta individuata la disposizione più favorevole nell'art. 52 citato, non può trovare applicazione, giusta l'espressa previsione di cui all'art. 60 D.Lgs. n. 274 del 2000.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 com. 3 CORTE COST., Cod. Strada Nuovo art. 186 com. 2, Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 52 com. 2 lett. C CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 60 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)