diritto.io

Sez. 4, Sentenza n. 33397 del 14/07/2008 Ud. (dep. 12/08/2008) Rv. 240966 - 01

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - SUCCESSIONE DI LEGGI | Originaria previsione di pena detentiva congiunta a pena pecuniaria - Legge successiva con comminatoria di sola pena pecuniaria - Legge più favorevole - Individuazione - Criteri.
Stato
decisa il 2008-07-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/240966-01

FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - SUCCESSIONE DI LEGGI

In tema di successione di leggi penali nel tempo, la norma posteriore che abbia sostituito l'originaria comminatoria di pena detentiva congiunta a pena pecuniaria con quella della sola pena pecuniaria, deve essere sempre considerata più favorevole ai fini dell'art. 2, comma quarto, cod. pen.. (Fattispecie riguardante il reato di cui all'art. 186 cod. Strada, così come modificato dalla L. n. 160 del 2007, la cui formulazione è stata ritenuta, nei casi in cui prevede l'applicazione della sola sanzione pecuniaria, più favorevole rispetto a quella in precedenza introdotta dalla legge n. 214 del 2003, non rilevando in senso contrario la convertibilità della sanzione detentiva originariamente prevista ovvero la sopravvenuta limitazione del regime dell'impugnazione conseguente al mutamento del tipo di sanzione o, infine, l'eventualità che la nuova disposizione incriminatrice preveda sanzioni amministrative accessorie più severe rispetto a quelle contemplate dalla norma previgente).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 com. 4 CORTE COST., Cod. Strada Nuovo art. 186, Decreto Legge 27/06/2003 num. 151 art. 5 CORTE COST., Decreto Legge 03/08/2007 num. 117 art. 5 CORTE COST., Legge 01/08/2003 num. 214 CORTE COST. PENDENTE, Legge 02/10/2007 num. 160 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)