Sez. L, Sentenza n. 7468 del 29/07/1998 (Rv. 517610 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE) | Requisito dimensionale - Fatto costitutivo dell'azione ex art. 18 legge n. 300 del 1970 - Configurabilità - Conseguenze - Onere relativo - A carico del lavoratore - Mancanza del requisito - Rilevabilità d'ufficio - Richiesta del lavoratore di esibizione del libri contabili - Mancata deduzione dei fatti rilevanti - Possibilità di ricorso ad altri mezzi di prova - Mancato accoglimento dell'istanza - Censurabilità in cassazione - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE)
Il requisito dimensionale dell'impresa è un fatto costitutivo dell'azione di reintegrazione nel posto di lavoro a norma dell'art. 18 legge n. 300 del 1970 e quindi, da un lato, incombe all'attore il relativo onere probatorio ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., e, dall'altro lato, il difetto di detto requisito non costituisce oggetto di un'eccezione in senso sostanziale, ma può essere rilevato anche d'ufficio dal giudice; né l'interessato può validamente lamentare in sede di legittimità che il giudice di merito, ai fini dell'accertamento del numero dei dipendenti, non abbia ordinato l'esibizione dei libri e documenti contabili dell'impresa, nonostante una sua richiesta in tal senso, se il lavoratore stesso abbia omesso la preventiva necessaria esposizione delle circostanze di fatto inerenti a tale requisito dimensionale, sia perché l'iniziativa probatoria d'ufficio avrebbe richiesto tale previa specificazione del tema probatorio, sia perché l'ordine di esibizione delle prove è rimesso al criterio discrezionale del giudice di merito, senza che la sollecitazione all'esercizio del correlato potere sia sostitutivo dell'onere che incombe alla parte di fornire quelle prove che essa sia in grado di procurarsi in altro modo.
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 210
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)