Sez. 1, Sentenza n. 1545 del 26/05/1971 (Rv. 351919 - 01)
CORTE COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - DECISIONÈ EFFETTI - DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITA - EFFETTI - SITUAZIONE ANALOGA ALLO JUS SUPERVENIENS - RILEVANZA DI NUOVI PRESUPPOSTI DI FATTO - RIAPERTURA DEL GIUDIZIO DI MERITO - NECESSITA.*
CORTE COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - DECISIONÈ EFFETTI - DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITA - EFFETTI - SITUAZIONE ANALOGA ALLO JUS SUPERVENIENS - RILEVANZA DI NUOVI PRESUPPOSTI DI FATTO - RIAPERTURA DEL GIUDIZIO DI MERITO - NECESSITA.*
La dichiarazione di illegittimita costituzionale di una norma di legge comporta una modifica, piu o meno vasta, nell'ordinamento giuridico, dalla quale sorge, per l'interprete e per i soggetti interessati, l'esigenza di stabilire le nuove linee e il nuovo contenuto del sistema in conseguenza della perdita di efficacia della norma dichiarata illegittima. In questi casi, si determina una situazione analoga a quella derivante dallo jus superveniens, inteso in senso oggettivo (rilevabile in ogni stato e grado del giudizio), il quale comporta che, ove assumano Rilevanza, in base alla nuova disciplina, determinati presupposti di fatto, prima non necessari, il giudice deve disporre, anche in fase di legittimita, la riapertura della fase di merito perche siano compiuti i nuovi necessari accertamenti. (nel caso il principio e stato affermato in relazione alla ipotesi di separazione consensuale dei coniugi, i quali non avevano potuto tempestivamente chiedere in appello l'accertamento sulle condizioni economiche della moglie perche esse, alla stregua della precedente disciplina, erano irrilevanti ai fini della Determinazione dell'assegno di mantenimento, mentre la sentenza della Corte costituzionale 23 maggio 1966, n 66, dalla quale era derivato il mutamento della situazione normativa, era intervenuta dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni in Sede di appello).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 156 CORTE COST., Costituzione art. 136, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)