Sez. 1, Sentenza n. 2149 del 08/07/1971 (Rv. 352896 - 01)
CORTE COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - DECISIONÈ EFFETTI - SOPRAVVENIENZA DI UNA SENTENZA DI INCOSTITUZIONALITA NEL CORSO DEL GIUDIZIO - APPLICABILITA IN OGNI STATO E GRADO DEL PROCEDIMENTO - NECESSITA DI NUOVI ACCERTAMENTI DI FATTO - RIAPERTURA DELLA FASE ISTRUTTORIA - PROCESSO PENDENTE IN SEDE DI LEGITTIMITA - RINVIO DELLA CAUSA AL GIUDICE DI MERITO.*
CORTE COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE - DECISIONÈ EFFETTI - SOPRAVVENIENZA DI UNA SENTENZA DI INCOSTITUZIONALITA NEL CORSO DEL GIUDIZIO - APPLICABILITA IN OGNI STATO E GRADO DEL PROCEDIMENTO - NECESSITA DI NUOVI ACCERTAMENTI DI FATTO - RIAPERTURA DELLA FASE ISTRUTTORIA - PROCESSO PENDENTE IN SEDE DI LEGITTIMITA - RINVIO DELLA CAUSA AL GIUDICE DI MERITO.*
Il mutamento della disciplina normativa per effetto delle pronunzie di incostituzionalita, emanate dalla Corte costituzionale, e assimilabile al fenomeno dello jus superveniens, per cui il giudice e tenuto in ogni stato e grado del processo, a disapplicare la norma dichiarata illegittima. Ove la nuova situazione giuridica conseguente alle cennate pronunzie richieda accertamenti di fatto non necessari alla stregua della precedente disciplina deve riaprirsi la fase di merito ed, ove il processo trovasi in Sede di Cassazione, va disposto il rinvio della causa al giudice di appello perche provveda ai suddetti accertamenti.*
Riferimenti normativi: Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST., Costituzione art. 136
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)