Sez. L, Sentenza n. 3576 del 23/02/2004 (Rv. 570411 - 01)
STAMPA - GIORNALISTA - RAPPORTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO) | Soggetto non iscritto all'albo - Nullità del contratto - Conseguenze - Determinazione della retribuzione per l'attività svolta in base alla contrattazione collettiva ex art. 2126 cod. civ. - Ammissibilità.
STAMPA - GIORNALISTA - RAPPORTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO)
Il contratto di lavoro per l'espletamento di attività giornalistica stipulato da soggetto non iscritto al relativo albo è nullo per difetto di un requisito soggettivo nella persona del lavoratore, imposto, con norma imperativa, dall'art. 45 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, ma non illecito nell'oggetto o nella causa. Pertanto, poiché l'art. 2126 cod. civ. non esclude che ai fini della determinazione dell'equa retribuzione possa tenersi conto della retribuzione contrattuale collettiva, l'accertamento della retribuzione dovuta ben può essere compiuto assumendo come parametro il trattamento economico contrattualmente previsto per il redattore ordinario.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Legge 03/02/1963 num. 69 art. 45 CORTE COST., Costituzione art. 36
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)