Sez. L, Sentenza n. 7016 del 05/04/2005 (Rv. 580499 - 01)
STAMPA - GIORNALISTA - RAPPORTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO) | Iscrizione elenco pubblicisti - Inidoneità alla costituzione di rapporto di praticantato - Conseguenze - Nullità del rapporto - Sussistenza - Applicabilità dell'art. 2126 cod.civ. - Reintegrazione nel posto di lavoro - Esclusione.
STAMPA - GIORNALISTA - RAPPORTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO)
Atteso che l'iscrizione nell'elenco dei pubblicisti non è idonea alla costituzione di un regolare rapporto di praticantato giornalistico - finalizzato all'iscrizione nell'elenco dei professionisti - e pertanto non può sopperire alla mancanza di una regolare iscrizione nel registro dei praticanti giornalisti di cui all'art. 33 della legge n. 39 del 1963, ne consegue che l'attività di praticantato giornalistico o di giornalista professionista svolta da pubblicista, essendo espletata da soggetto non iscritto al relativo albo, resta invalida, ancorchè non illecita nell'oggetto o nella causa e, quindi, produttiva di effetti per il tempo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, secondo il disposto dell'art. 2126 cod. civ. ; tra gli effetti fatti salvi dalla suddetta norma non rientra, però, la reintegrazione in caso di dedotta illegittimità della risoluzione del rapporto nullo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST., Legge 03/02/1963 num. 69 art. 26 CORTE COST., Legge 03/02/1963 num. 69 art. 31 CORTE COST., Legge 03/02/1963 num. 69 art. 33 CORTE COST., Legge 03/02/1963 num. 69 art. 34 CORTE COST., Legge 03/02/1963 num. 69 art. 35 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)