Sez. 2, Sentenza n. 51740 del 03/12/2013 Ud. (dep. 23/12/2013) Rv. 258115 - 01
GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ASSUNZIONE DI NUOVI MEZZI DI PROVA | Potere del giudice di acquisizione di mezzi di prova ex art. 507 cod. proc. pen. - Obbligo di motivazione in ordine al mancato esercizio - Sussistenza - Omissione - Conseguenze - Fattispecie.
GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ASSUNZIONE DI NUOVI MEZZI DI PROVA
Il giudice ha il dovere di ricorrere al proprio potere di disporre l'acquisizione, anche d'ufficio, di nuovi mezzi di prova qualora ciò sia indispensabile per rendere la decisione ed ha pertanto l'obbligo di motivare in ordine al mancato esercizio di tale potere-dovere. (Fattispecie in cui l'imputato aveva, con i motivi di appello, sollecitato l'acquisizione di prove già oggetto di richiesta in primo grado ex art. 507 cod. proc. pen., respinta con ampia motivazione e la Corte ha ritenuto legittimo l'implicito diniego del giudice di appello che si era riportato alle ordinanze istruttorie di primo grado ed aveva, altresì, rinnovato parzialmente il dibattimento disponendo, però, prove diverse).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 507 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)