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Sez. 1, Sentenza n. 29490 del 27/06/2013 Ud. (dep. 10/07/2013) Rv. 256116 - 01

GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ASSUNZIONE DI NUOVI MEZZI DI PROVA | Poteri del giudice di integrazione probatoria - Mancanza assoluta di mezzi probatori di parte - Obbligo di motivazione in ordine al mancato esercizio dei poteri integrativi - Sussistenza - Omissione - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-06-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/256116-01

GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ASSUNZIONE DI NUOVI MEZZI DI PROVA

Il giudice ha il dovere di attivare, anche d'ufficio, il proprio potere di integrazione probatoria, se indispensabile per la decisione, anche nell'ipotesi in cui vi sia assoluta mancanza di mezzi probatori di parte ed ha pertanto l'obbligo di motivare in ordine al mancato esercizio di tale potere-dovere. (Fattispecie nella quale il P.M. non aveva presentato la lista dei testimoni).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 507 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)