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Sez. 2, Sentenza n. 22440 del 05/05/2016 Ud. (dep. 27/05/2016) Rv. 267039 - 01

GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ESAME DEI TESTIMONI - CONTESTAZIONI - DICHIARAZIONI PRECEDENTEMENTE RESE | Acquisizione al fascicolo per il dibattimento delle dichiarazioni del teste sottoposto a indebito condizionamento - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-05-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/267039-01

GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ESAME DEI TESTIMONI - CONTESTAZIONI - DICHIARAZIONI PRECEDENTEMENTE RESE

Ai fini dell'acquisizione al fascicolo per il dibattimento, ai sensi dell'art. 500, comma quarto, cod. proc. pen., delle dichiarazioni predibattimentali del testimone, gli "elementi concreti" sulla base dei quali può ritenersi che egli sia stato sottoposto a violenza o minaccia affincè non deponga ovvero deponga il falso, da un lato non possono coincidere con gli elementi di prova necessari per una pronuncia di condanna, dall'altro non possono risolversi in vaghe ragioni o in meri sospetti, disancorati da qualunque dato reale, ma devono consistere, secondo parametri correnti di ragionevolezza e di persuasività, in elementi sintomatici della violenza o dell'intimidazione subita dal teste, purchè connotati da precisione, obiettività e significatività. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione della corte d'appello che aveva rscluso la sussistenza dei presupposti per l'acquisizione delle dichiarazioni del denunciante, evidenziando che l'intimidazione non può coincidere con il fatto addebitato all'imputato, e che, dopo la formulazione dell'imputazione, non erano emersi elementi indicativi della sottoposizione dei dichiaranti a violenza o minaccia).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 500 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)