Sez. 2, Sentenza n. 13550 del 17/02/2017 Ud. (dep. 20/03/2017) Rv. 269566 - 01
GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ESAME DEI TESTIMONI - CONTESTAZIONI - DICHIARAZIONI PRECEDENTEMENTE RESE | Utilizzo delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia sottoposto a indebito condizionamento - Elementi sintomatici delle condotte di violenza o minaccia - Caratteri - Esistenza di ulteriori fini ritorsivi a causa della revoca del programma di protezione - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.
GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ESAME DEI TESTIMONI - CONTESTAZIONI - DICHIARAZIONI PRECEDENTEMENTE RESE
Ai fini dell'utilizzo, ai sensi dell'art. 500, comma quarto, cod. proc. pen., delle dichiarazioni predibattimentali del collaboratore di giustizia, gli "elementi concreti" sulla base dei quali può ritenersi che egli sia stato sottoposto a violenza o minaccia affinchè non deponga ovvero deponga il falso devono consistere, secondo parametri correnti di ragionevolezza e di persuasività, in elementi sintomatici della violenza o dell'intimidazione subita dal teste, purchè connotati da precisione, obiettività e significatività, e quindi idonei ad escludere che la condotta del teste sia frutto esclusivo della volontà di ritorsione contro lo Stato a causa della revoca del programma di protezione a seguito di comportamenti penalmente rilevanti successivamente tenuti dal soggetto. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto, in un caso in cui un collaboratore di giustizia aveva ritrattato in dibattimento precedenti dichiarazioni, che, essendo emerso che il dichiarante aveva subito forti pressioni e temeva per la sua incolumità, non era determinante il fatto che la ritrattazione potesse anche essere in parte dovuta ad una volontà di ritorsione nei confronti dello Stato che aveva revocato il programma di protezione).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 500 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)