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Sez. L, Sentenza n. 6699 del 17/12/1981 (Rv. 417574 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - NON DEFINITIVA - PER QUESTIONI PREGIUDIZIEVOLI DI MERITO - AMMISSIBILITÀ - FUNZIONE - FONDAMENTO.*
Stato
decisa il 1981-12-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/417574-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - NON DEFINITIVA - PER QUESTIONI PREGIUDIZIEVOLI DI MERITO - AMMISSIBILITÀ - FUNZIONE - FONDAMENTO.*

Anche nel rito processuale del lavoro sono ammissibili sentenze non definitive per risolvere questioni pregiudiziali di merito. Infatti, la decisione parziale, oltre a non pregiudicare i diritti delle parti e a non potersi inquadrare in nessuna delle nullità previste dalla legge, assolve ad una funzione connaturale del processo, attuando in modo rapido ed economico le finalità di esso, e trova fondamento nel quarto comma dell'art. 420 cod. proc. civ., che, nel prevedere per l'emissione di sentenze non definitive l'ipotesi di "altre pregiudiziali la cui decisione può definire il giudizio", non può essere inteso in senso limitativo, cioè riferito alle sole questioni processuali. (Conf 4959/80, mass n 408833).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 187 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 278, Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)