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Sez. 2, Sentenza n. 4369 del 30/07/1982 (Rv. 422352 - 01)

APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE) - DECADENZA DALLA GARANZIA - PRESCRIZIONE DEL DIRITTO DEL COMMITTENTE - TERMINE ANNUALE - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1982-07-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/422352-01

APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE) - DECADENZA DALLA GARANZIA - PRESCRIZIONE DEL DIRITTO DEL COMMITTENTE - TERMINE ANNUALE - DECORRENZA.*

Il termine di un anno richiesto dall'art. 1669 cod. civ. per la denuncia dei vizi dell'immobile decorre non già dal momento in cui il committente o i suoi aventi causa abbiano percepito segni o manifestazioni esteriori dei difetti, bensì da quello in cui abbiano acquisito l'apprezzabile certezza, obbiettiva e completa, non solo della consistenza dei difetti stessi, ma anche del loro collegamento causale con l'attività dell'appaltatore. Pertanto, ove la conoscenza delle cause del difetto consegua all'effettuazione di indagini tecniche, il termine in questione decorre dopo lo espletamento delle medesime. (V 3184/82, mass n 421130; (Conf 1094/81, mass n 411642; (Conf 4613/80, mass n 408432).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1669

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)