Sez. 1, Sentenza n. 4710 del 03/03/2006 (Rv. 590747 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - DEPENALIZZAZIONE DI DELITTI E CONTRAVVENZIONI - IN GENERE | Rifiuti speciali e pericolosi - Omessa od incompleta tenuta del registro di carico e scarico - D.lgs. n. 22 del 1997 - Applicazione delle sanzioni amministrative a fatti prima previsti come reato - Ammissibilità - Riferimento del d.lgs. n. 22 del 1997 ai rifiuti pericolosi, anziché a quelli tossici e nocivi di cui alla previgente disciplina - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - DEPENALIZZAZIONE DI DELITTI E CONTRAVVENZIONI - IN GENERE
In tema di disciplina dei rifiuti, il d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, ha mantenuto l'obbligo della tenuta ed aggiornamento del registro di carico e di scarico dei rifiuti pericolosi e speciali e l'obbligo di annotarvi le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, prevedendo, per la violazione di tali obblighi, una sanzione amministrativa anziché penale (come era nella disciplina previgente di cui al d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 e al d.l. 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475); nel contempo, in particolare attraverso l'art. 55, comma terzo, il decreto esplicativo ha inteso regolare in via transitoria la successione tra la norma penale e quella che configura l'illecito amministrativo, evitando che condotte, tenute nel vigore della norma incriminatrice, e successivamente depenalizzate, risultino prive di ogni sanzione. È pertanto legittima l'applicazione della sanzione amministrativa di cui al d.lgs. n. 22 del 1997, per la violazione degli obblighi di tenuta ed annotazione del registro di carico e scarico, ancorché la condotta omissiva sia stata posta in essere quando il fatto era considerato dalla legge come reato, senza che rilevi in contrario la circostanza che la sanzione penale comminata anteriormente alla entrata in vigore del d.lgs. n. 22 del 1997 si riferisse alla tenuta dei registri di carico e scarico dei <<rifiuti tossici e nocivi>>, e non già a quella dei <<rifiuti pericolosi>> di cui al d.lgs. n. 22, posto che quest'ultima si applica anche ai rifiuti che nel previgente quadro normativo erano classificati come <<tossici e nocivi>>, cui i primi sono equiparati a norma della disposizione transitoria di cui all'art. 57 del citato d.lgs. n. 22 del 1997, e considerato, altresì, che ciò che rileva, agli effetti dell'applicazione della disciplina sanzionatoria più favorevole sopravvenuta a quella in vigore al momento della commissione dell'illecito, non è la perfetta coincidenza delle rispettive norme, ma, piuttosto, che il fatto concreto sia sussumibile nelle fattispecie astratte configurate sia dall'una che dall'altra.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 1 CORTE COST., Legge 09/11/1988 num. 475 CORTE COST., DPR 10/09/1982 num. 915 art. 19 CORTE COST., Decreto Legge 09/09/1988 num. 397 CORTE COST., Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 12, Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 52 CORTE COST., Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 55 CORTE COST., Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 56 CORTE COST., Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 57 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)