diritto.io

Sez. 6 - , Sentenza n. 27719 del 13/03/2019 Cc. (dep. 21/06/2019) Rv. 276222 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - MISURE CAUTELARI - APPLICAZIONE PROVVISORIA | Estradizione per l’estero secondo il regime convenzionale – Misura coercitiva applicata provvisoriamente – Caducazione alla scadenza del termine massimo decorrente dall’arresto – Condizioni.
Stato
decisa il 2019-03-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/276222-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - MISURE CAUTELARI - APPLICAZIONE PROVVISORIA

In tema di estradizione per l'estero secondo la normativa prevista dalla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, la misura coercitiva provvisoriamente applicata ex art. 715 cod. proc. pen. deve essere revocata se, allo scadere del termine massimo di quaranta giorni decorrente dall'arresto, la domanda di estradizione, corredata dai documenti giustificativi, non sia stata indirizzata dal Ministero della Giustizia dello Stato richiedente al Ministero della Giustizia italiano, ovvero non sia stata trasmessa per via diplomatica, a nulla rilevando che nel medesimo termine non sia intervenuta anche l'estradizione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 715 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 715 com. 6 CORTE COST., Tratt. Internaz. 13/12/1957 art. 12, Tratt. Internaz. 13/12/1957 art. 16 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)