Sez. 2, Sentenza n. 7082 del 19/01/2005 Cc. (dep. 23/02/2005) Rv. 231297 - 01
MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - estinzione - IN GENERE | Fermo di indiziato - Annullamento di precedente misura cautelare per motivi formali - Possibilità di reiterazione prima della liberazione dell'indagato - Sussistenza.
MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - estinzione - IN GENERE
In presenza dei presupposti previsti dall'art. 384, comma primo, cod. proc. pen., il P.M. può disporre il fermo anche nei confronti di persona detenuta che deve essere rimessa in libertà in conseguenza dell'annullamento, per motivi esclusivamente formali, del precedente provvedimento impositivo della custodia cautelare.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 384 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)