Sez. 6, Sentenza n. 3861 del 25/11/1999 Cc. (dep. 17/12/1999) Rv. 215437 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - IN GENERE | Per motivi formali - Possibilità di emissione di un nuovo provvedimento restrittivo nei confronti dell'imputato - Sussistenza - Anteriormente alla sua liberazione per la perdita di efficacia della precedente ordinanza impositiva - Esclusione - Applicazione del fermo seguito dalla convalida prima della liberazione - Illegittimità - Conseguenze.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - IN GENERE
Poiché non può essere disposta una misura restrittiva nei confronti di una persona già in stato di custodia cautelare per lo stesso fatto, la possibilità di applicare nuovamente detta misura divenuta inefficace per motivi di forma (ex art. 309, commi quinto e decimo) non può non essere subordinata all'effettiva liberazione dell'indagato. (Nella specie la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva confermato il provvedimento del g.i.p. col quale erano state disposte la convalida del fermo chiesto dal p.m. e la reiterazione del provvedimento custodiale a carico di soggetto ancora detenuto, che doveva essere scarcerato per sopravvenuta inefficacia della misura precedentemente applicata).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 285, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 285, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 306, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 306, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 384 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 384 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 391 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 391 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)