Sez. 1, Sentenza n. 4942 del 12/10/1998 Cc. (dep. 18/11/1998) Rv. 211804 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - OMESSO INTERROGATORIO | Nuova applicazione della custodia cautelare - Condizioni - Previa liberazione dell'indagato - Liberazione meramente formale - Possibilità di ripristinare la custodia - Esclusione - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - OMESSO INTERROGATORIO
La possibilità di disporre nuovamente la custodia cautelare in carcere dopo la perdita di efficacia per omesso interrogatorio dell'indagato è subordinata alla sua effettiva liberazione e al suo previo interrogatorio. Ne consegue che è illegittimo il ripristino della custodia cautelare nei confronti di indagato liberato solo formalmente, in quanto contestualmente sottoposto a misura restrittiva della libertà a seguito di fermo del P.M. a norma dell'art. 384 cod. proc. pen. in relazione allo stesso fatto per il quale la custodia cautelare era divenuta inefficace; e ciò perché l'autonomia dei due titoli custodiali, in simile evenienza, è solo apparente, risultando essi emessi per il medesimo fatto. (Fattispecie, nella quale il P.M. aveva adottato, all'atto della perdita di efficacia della custodia cautelare, provvedimento di fermo di persona indagata per associazione per delinquere di stampo mafioso e omicidio volontario, facendo in esso riferimento alla stessa motivazione sulla cui base era stata dapprima richiesta e poi emessa la prima ordinanza).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 294 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 302 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 302 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 384 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 384 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)