Sez. U, Sentenza n. 6372 del 25/11/1982 (Rv. 423999 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - CONTROVERSIA INERENTE, PRIMA DELLA STIPULAZIONE DEL MUTUO, ALLA SPETTANZA O MENO DELLA QUALITÀ DI SOCIO DI UNA COOPERATIVA EDILIZIA A CONTRIBUTO STATALE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - CONTROVERSIA INERENTE, PRIMA DELLA STIPULAZIONE DEL MUTUO, ALLA SPETTANZA O MENO DELLA QUALITÀ DI SOCIO DI UNA COOPERATIVA EDILIZIA A CONTRIBUTO STATALE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
La devoluzione alle commissioni regionale e centrale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare, e poi al consiglio di stato, a norma dell'art. 131 del R.d. 28 aprile 1938 n. 1165, della controversia inerente - prima della stipulazione del mutuo - alla spettanza o meno della qualità di socio di una cooperativa edilizia a contributo statale, non trova deroga, in favore della giurisdizione del giudice ordinario, per il fatto che un altro socio della cooperativa abbia già stipulato il contratto di mutuo individuale, atteso che tale circostanza, contemplata dall'art. 133 del citato decreto, ancorché debba intendersi come limitativa del disposto del precedente art. 131, resta irrilevante nella controversia che investa il rapporto con il socio che non abbia ancora stipulato detto mutuo. (V 671/75, mass n 374006; (V 3275/72, mass n 361093).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 28/04/1938 num. 1165 art. 131 CORTE COST., Regio Decr. 28/04/1938 num. 1165 art. 133
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)