Sez. U, Sentenza n. 7189 del 02/08/1994 (Rv. 487622 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE | Controversia concernente l'esclusione di un socio di cooperativa ammessa a contributo statale - Giurisdizione ordinaria - Esclusione - Definitività dell'esclusione e decadenza dell'assegnatario per difetto di impugnazione - Diritto della cooperativa al rilascio - Tutela - Giurisdizione dell'A.G.O. - Sussistenza.
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE
Ai sensi dell'art. 131 del R.D. 28 aprile 1938, n. 1165 - non derogabile in forza di clausola statutaria della cooperativa edilizia ammessa a contributo statale - la controversia avente ad oggetto l'esclusione di un socio, che, sebbene assegnatario di alloggio, non abbia ancora provveduto alla stipula del mutuo individuale, esula dalla giurisdizione ordinaria ed è devoluta, dapprima, alla cognizione della speciale Commissione di Vigilanza di cui allo stesso R.D. n. 1165 del 1938, e poi alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Ne consegue che, divenute definitive la deliberazione sociale di esclusione e la correlata decadenza dall'assegnazione, per difetto di tempestiva impugnazione nella competente sede, la posizione del socio escluso, rispetto all'immobile già a lui assegnato, assume un rilievo di mera detenzione, non giustificata da alcun titolo legittimo, residuando, quindi, il diritto della cooperativa proprietaria al rilascio, tutelabile davanti al giudice ordinario.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 28/04/1938 num. 1165 art. 131 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)