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Sez. L, Sentenza n. 5357 del 11/08/1983 (Rv. 430280 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1983-08-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/430280-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE.*

In tema d'interpretazione della disciplina collettiva, l'accertamento, da parte del giudice del merito, della volontà negoziale delle parti è censurabile, in Sede di legittimità, soltanto per violazione delle norme di ermeneutica o per vizi di motivazione. (nella specie, la sentenza impugnata - cassata dalla S.C. - aveva ribadito l'infondatezza della pretesa di un dipendente dell'a.T.A.N., con il grado di cassiere di prima classe dall'1 settembre 1970, al riconoscimento dell'indennità di alloggio prevista dal contratto aziendale del 1932, omettendo di considerare se detta indennità, prevista in favore dei "gestori", fosse collegata alla qualifica, a prescindere dalle mansioni, ed assegnando, invece, decisiva Rilevanza all'intervenuta modifica del sistema di riscossione). (V 4757/82, mass n 422744; (V 2024/81, mass n 412743; (Conf 2024/81, mass n 412744).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)