Sez. 3, Sentenza n. 2330 del 16/04/1982 (Rv. 420210 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITÀ - RIVALSA DELL'INAIL - DOMANDA DI RIMBORSO DELLA MAGGIOR SOMMA LIQUIDATA PER SVALUTAZIONE MONETARIA - PROPONIBILITÀ IN OGNI STATO E GRADO DEL GIUDIZIO DI MERITO.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITÀ - RIVALSA DELL'INAIL - DOMANDA DI RIMBORSO DELLA MAGGIOR SOMMA LIQUIDATA PER SVALUTAZIONE MONETARIA - PROPONIBILITÀ IN OGNI STATO E GRADO DEL GIUDIZIO DI MERITO.*
La domanda del rimborso della maggiore somma liquidata dall'Inail all'infortunato o ai suoi eredi per effetto della svalutazione monetaria e della conseguente corresponsione per legge di proporzionali miglioramenti di rendita, può essere proposta in qualsiasi stato e grado del giudizio di merito, trattandosi di precisazione e non di mutamento del petitum originario e dovendo la misura concreta delle prestazioni assicurative rimborsabili essere calcolata al momento della pronuncia e non già al momento della introduzione della lite. (V 3084/80, mass n 406845; (V 566/74, mass n 368341; (V 3211/73, mass n 367038).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 85 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)