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Sez. L, Sentenza n. 3516 del 20/05/1983 (Rv. 428408 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE RATE DI PENSIONE - PRESCRIZIONE QUINQUENNALE - CREDITO PER RATEI NON LIQUIDATI O PER RATEI DI PENSIONE DA RILIQUIDARE - INAPPLICABILITÀ - PRESCRIZIONE ORDINARIA DECENNALE - DECORRENZA - FATTISPECIE RELATIVA AL DIRITTO ALL'INTEGRAZIONE AL MINIMO DELLA PENSIONE DI INVALIDITÀ REVOCATA DALL'INPS PRIMA DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 263 DEL 1976.*
Stato
decisa il 1983-05-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/428408-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE RATE DI PENSIONE - PRESCRIZIONE QUINQUENNALE - CREDITO PER RATEI NON LIQUIDATI O PER RATEI DI PENSIONE DA RILIQUIDARE - INAPPLICABILITÀ - PRESCRIZIONE ORDINARIA DECENNALE - DECORRENZA - FATTISPECIE RELATIVA AL DIRITTO ALL'INTEGRAZIONE AL MINIMO DELLA PENSIONE DI INVALIDITÀ REVOCATA DALL'INPS PRIMA DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 263 DEL 1976.*

L'art. 129 del R. d. l. 4 ottobre 1935 n. 1827, sul coordinamento legislativo della previdenza sociale, ove stabilisce che le rate di pensione non possono essere riscosse dopo cinque anni dalla loro scadenza, fissa una speciale prescrizione breve, che opera con esclusivo riguardo ai crediti dell'assicurato per versamenti periodici di pensione già liquidata e posta in pagamento, e, pertanto, non è estensibile al diritto dell'assicurato medesimo di ottenere il riconoscimento e la liquidazione della pensione, ovvero la cosiddetta riliquidazione (in ipotesi di mutamento degli originari presupposti), il quale è soggetto all'ordinaria prescrizione decennale, con decorso dalla data della presentazione della domanda amministrativa. (nella specie, la S. C. ha ritenuto essere soggetto all'ordinaria prescrizione decennale il diritto all'integrazione al minimo della pensione per Invalidità, che era stata revocata dall'i.N.P.S. prima della sentenza della Corte costituzionale n. 263 del 1976, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 2 della legge n. 1338 del 1962 e dell'art. 23 della legge n. 153 del 1969). (Conf 2338/78, mass n 391736; (Conf 2249/77, mass n 385971).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 129, Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 2 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)