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Sez. 5, Sentenza n. 2270 del 18/11/2004 Ud. (dep. 25/01/2005) Rv. 230429 - 01

GIUDICE DI PACE - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DELL'IMPUTATO | Sentenza di condanna a pena pecuniaria - Impugnazione dell'imputato anche in punto di responsabilità - Qualificabilità come appello - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-11-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/230429-01

GIUDICE DI PACE - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DELL'IMPUTATO

In tema di procedimento davanti al giudice di pace, va qualificata come appello l'impugnazione che l'imputato proponga contro la sentenza di condanna a pena pecuniaria anche in punto di responsabilità, atteso che, in tal caso, il disposto di cui all'art. 37, comma primo, seconda parte, del D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 274, secondo cui l'appello è ammesso quando venga impugnato il capo relativo alla condanna, anche generica, al risarcimento del danno, va coordinato con quello di cui all'art. 574, comma quarto, cod. proc. pen. (applicabile anche nel procedimento davanti al giudice di pace, ai sensi dell'art. 2 del citato D.Lgs. n. 274/2000), secondo cui "l'impugnazione dell'imputato contro la pronuncia di condanna penale o di assoluzione estende i suoi effetti alla pronuncia di condanna alle restituzioni, al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese processuali, se questa pronuncia dipende dal capo o dal punto impugnato".

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 37 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 574 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)