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Sez. 5, Sentenza n. 45296 del 07/07/2005 Ud. (dep. 14/12/2005) Rv. 232716 - 01

GIUDICE DI PACE - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DELL'IMPUTATO | Sentenza del giudice di pace, contenente anche statuizioni civili, di condanna alla sola pena pecuniaria - Impugnazione dell'imputato - Qualificabilità come appello e non come ricorso per cassazione.
Stato
decisa il 2005-07-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/232716-01

GIUDICE DI PACE - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DELL'IMPUTATO

In tema di procedimento davanti al giudice di pace, l'impugnazione proposta dall'imputato avverso la sentenza di condanna alla sola pena pecuniaria, anche indipendentemente da una specifica impugnazione delle statuizioni civili conseguenti alla pronuncia di condanna, deve qualificarsi come appello e non come ricorso per cassazione, in virtù dell'estensione del disposto di cui all'art. 574 cod. proc. pen., il quale prevede che l'impugnazione dell'imputato contro la pronuncia di condanna penale o di assoluzione estende i suoi effetti alla pronuncia di condanna alle restituzioni, al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese processuali, se questa pronuncia dipende dal capo o dal punto impugnato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 574 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 37 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)