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Sez. 5, Sentenza n. 39765 del 29/05/2017 Ud. (dep. 31/08/2017) Rv. 271851 - 01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" | Erroneo calcolo della cd. continuazione fallimentare ai sensi dell'art. 219, comma 2, legge fall. - Mancato bilanciamento con le circostanze attenuanti generiche - Riforma in appello nel senso del bilanciamento in equivalenza - Quantificazione della pena finale in misura pari a quella del primo giudice - "Reformatio in peius" - Esclusione.
Stato
decisa il 2017-05-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/271851-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS"

Non viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice d'appello che, pur accogliendo il motivo di impugnazione riferito alla mancata valutazione come circostanza aggravante della cd. continuazione fallimentare, prevista dall'art. 219, comma 2, legge fall., e dando luogo al suo bilanciamento equivalente con le ritenute attenuanti generiche, non diminuisca la quantificazione della pena finale, confermando quella del primo giudice.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 219 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)