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Sez. 1, Sentenza n. 10738 del 28/10/1993 (Rv. 484111 - 01)

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - Determinazione (stima) - Opposizione alla stima | Aree espropriate in attuazione di programmi di edilizia economica e popolare - Stima - Opposizione - Legittimazione passiva - Comune - Spettanza.
Stato
decisa il 1993-10-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/484111-01

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - Determinazione (stima) - Opposizione alla stima

A norma dell'art. 60 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, beneficiario dell'espropriazione, e quindi legittimato passivo nel giudizio di opposizione alla stima delle aree espropriate in attuazione di programmi di edilizia economica e popolare, è sempre il Comune, cui spetta la titolarità delle aree espropriate in forza del dettato di legge, e quindi indipendentemente dalla delega concessa ai soggetti (I.A.C.P. o Cooperative) previsti dalla stessa legge per l'attuazione di tali programmi, e dalla concessione a tali soggetti del diritto di superficie sulle opere stesse.

Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 60

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)