Sez. 1, Sentenza n. 12153 del 24/05/2007 (Rv. 597120 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA | Opposizione alla stima - Espropriazione preordinata alla realizzazione dei piani per l'edilizia economica e popolare - Legittimazione passiva - Amministrazione comunale - Necessità - Delega del compimento degli atti espropriativi a cooperative o altri enti - Rilevanza - Esclusione.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA
Unico legittimato a proporre l'opposizione alla determinazione dell'indennità di espropriazione, quando quest'ultima sia preordinata alla realizzazione di programmi di edilizia residenziale pubblica ai sensi della legge n. 865 del 1971, è il Comune, a nulla rilevando che l'amministrazione abbia delegato, a norma degli artt. 35 e 60 della suddetta legge 865 del 1971, il compimento degli atti espropriativi ad istituti o a cooperative incaricati della realizzazione del relativo programma edilizio. Ne consegue che questi ultimi enti non sono legittimati né a proporre l'opposizione alla stima, né ad intervenire nel relativo giudizio
Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 20 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 35 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 60, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 105
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)