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Sez. 1, Sentenza n. 2794 del 10/03/1995 (Rv. 491059 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ESPROPRIAZIONE | I.A.C.P. - Comunicazione in nome e per conto del Comune, dell'indennità di occupazione - Termine per l'opposizione contro la determinazione dell'indennità - Decorrenza - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1995-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491059-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ESPROPRIAZIONE

In tema di espropriazione per la realizzazione di programmi di edilizia economica e popolare, tra i poteri attribuiti in forza della delega di cui all'art. 60 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, da parte del comune, beneficiario dell'espropriazione e proprietario delle aree acquisite, ad un istituto autonomo per le case popolari, incaricato della realizzazione dei programmi, è compreso anche il potere di procedere, in nome e per conto del comune, alla comunicazione dell'indennità di occupazione, che l'art. 20 della legge citata prevede sia effettuata a cura del sindaco. Pertanto, la suddetta comunicazione dell'IACP è idonea a far decorrere il termine, fissato dal medesimo art. 20, per la proposizione dell'opposizione contro la determinazione dell'indennità.

Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 20 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 60

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)