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Sez. 1, Sentenza n. 4266 del 20/04/1991 (Rv. 471763 - 01)

Obbligazioni n genere - Obbligazioni pecuniarie - Interessi - Moratori. | Giudicato interno sulla pronuncia attributiva degli interessi moratori - Ulteriore dibattito sulla spettanza o meno del maggior danno ex art. 1224 secondo comma cod. civ. - Contestazione in ordine all'esistenza dell'inadempimento colposo - Preclusione.
Stato
decisa il 1991-04-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/471763-01

Obbligazioni n genere - Obbligazioni pecuniarie - Interessi - Moratori.

Con riguardo ad obbligazione pecuniaria (nella specie, indennità espropriativa), gli interessi moratori ed il risarcimento del maggior danno, di cui, rispettivamente, al primo ed al secondo comma dell'art. 1224 cod. civ., trovano comune origine e presupposto nello inadempimento colposo del debitore, di modo che, formatosi il giudicato interno sulla pronuncia attributiva di detti interessi, deve ritenersi preclusa, nell'ambito dell'ulteriore dibattito sulla spettanza o meno di quel maggior danno, con riguardo alla sua esistenza ed alla sua riferibilità causale, la possibilità di rimettere in discussione l'indicato inadempimento colposo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)