diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 551 del 20/01/1983 (Rv. 425327 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - INEFFICACIA - PER MANCATO RISPETTO DELLE FORME RICHIESTE DALL'ART. 2, SECONDO COMMA, DELLA LEGGE N. 604 DEL 1966 - PRECLUSIONE A UN NUOVO LICENZIAMENTO - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1983-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/425327-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - INEFFICACIA - PER MANCATO RISPETTO DELLE FORME RICHIESTE DALL'ART. 2, SECONDO COMMA, DELLA LEGGE N. 604 DEL 1966 - PRECLUSIONE A UN NUOVO LICENZIAMENTO - INSUSSISTENZA.*

L'emanazione di un atto inefficace, per difetto delle formalità correlativamente prescritte, impedisce la rinnovazione dell'atto soltanto nei casi in cui ciò sia espressamente previsto dalla legge. Pertanto, poiché una simile previsione non esiste in relazione all'ipotesi del licenziamento inefficace per il mancato rispetto delle forme richieste dall'art. 2, secondo comma, della legge 15 luglio 1966 n. 604, l'inefficacia di detto licenziamento - espressamente comminata dal terzo comma dello stesso articolo - non preclude al datore di lavoro di far valere ex nunc, con un nuovo licenziamento, la giusta causa o il giustificato motivo che, a suo avviso, lo autorizzano al recesso.*

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)