diritto.io

Sez. 2, Ordinanza n. 13921 del 23/07/2004 (Rv. 574953 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Questioni deducibili - Violazione di norme del procedimento relative al limite temporale per l' eccezione di incompetenza, o alla modifica della competenza per connessione - Inammissibilità - Rimedio esperibile - Appello - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-07-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/574953-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

È inammissibile il ricorso per regolamento di competenza ex art. 42 cod. proc. civ. contro una sentenza dichiarativa di competenza o relativa alla modifica della competenza per ragioni di litispendenza, continenza, connessione, basato sulla denunzia di violazione di norme processuali, in quanto in questi casi gli "errores in procedendo" denunziati non riguardano la competenza, ma la violazione delle norme del procedimento attinenti al rilievo delle relative questioni e la sentenza va impugnata con l'appello. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il regolamento di competenza basato su questioni esclusivamente processuali, relative alla possibilità di ritenere implicitamente contenuta nell'eccezione di litispendenza quella di connessione, alla rilevabilità d'ufficio della connessione stessa, alla tempestività dell'eccezione, allo stato della causa preventivamente proposta).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 40 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)